Credito d’imposta formazione 4.0: il Mise spiega come usarlo
È stata pubblicata online la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico contenete i chiarimenti in merito all’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0.
Il testo è stato pensato per dirimere alcuni punti ancora non molto chiari come il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali; l’ammissibilità della formazione online e il cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.
Il testo della circolare precisa che i contratti collettivi aziendali o territoriali cui fa riferimento la disciplina devono essere sottoscritti a partire dal 1 gennaio 2018 e possono essere depositati anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
In materia di cumulo, viene inoltre chiarito che, nel caso in cui l’aiuto alla formazione concorrente con il credito d’imposta abbia a oggetto anche i costi del personale impegnato nelle attività di formazione, l’impresa dovrà verificare che il cumulo dei due incentivi non superi l’intensità massima prevista dal Regolamento 651 del 2014 per gli aiuti alla formazione.
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I benefici del credito d’imposta formazione 4.0
La misura è stata pensata per dare stimolo agli investimenti delle imprese nella formazione del personale in quelle materie oggetto del piano Industria 4.0 (le tecnologie abilitanti, per intenderci). Questo si traduce in un credito d’imposta del 40% delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili. Sono ammissibili al credito d’imposta anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, nel limite del 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente. La misura è inoltre applicabile alle spese in formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Gli sgravi si rivolgono alle imprese presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalle loro dimensioni, regimi contabili e determinazioni del reddito ai fini fiscali. Sono inclusi anche gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa e le imprese residenti all’estero, ma con stabili organizzazioni sul territorio italiano. L’accesso al credito d’imposta 4.0 è automatico in fase di redazione del bilancio, mentre la compensazione avviene attraverso la presentazione dell’apposito modello F24 in via telematica (esclusivamente) presso l’Agenzia delle Entrate. Rimangono, in ogni modo, gli obblighi di documentazione contabile certificata e quello di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività formative svolte.Credito d’imposta formazione 4.0, formazione 4.0, incentivi, ministero dello SViluppo Economico