Con il GDPR è arrivato il DPO
Cosa prevede il GDPR
Molto schematicamente il GDPR:- riconosce il diritto all’oblio, cioè è la possibilità per l’interessato, ossia di colui che cede i suoi dati, di richiedere che siano cancellati e non sottoposti ulteriormente a trattamento i dati personali non più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti;
- l’interessato può in ogni momento revocare il consenso che aveva concesso, oppure opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano quando non è in qualche modo conforme al Regolamento;
- stabilisce il diritto alla portabilità dei dati, in virtù del quale l’interessato ha il diritto di ricevere, in un formato strutturato e di uso comune e quindi facilmente leggibile da un comune computer, i dati personali che lo riguardano di cui abbia concesso l’uso o che siano generati dalla sua attività all’interno di un servizio come conseguenza di un contratto sottoscritto; l’utente ha il diritto di trasmettere i dati così ottenuti a una società diversa da quella che li aveva raccolti senza impedimenti;
- sancisce il principio di accountability, per cui il titolare dovrà dimostrare l’adozione di politiche sulla privacy e misure adeguate a difendere i dati dei suoi utenti;
- introduce il principio della privacy by design: è necessario mettere in atto misure tecniche e organizzative sia all’atto della progettazione sia dell’esecuzione del trattamento che siano effettivamente adeguate alla protezione dei dati;
- introduce il principio della privacy by default che ricorda il principio di necessità dell’attuale disciplina: i dati devono essere trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario a tali fini; ogni ulteriore trattamento è da considerarsi illecito.
Chi è il Data Protection Officer
Oltre a stabilire i principi che abbiamo qui sopra elencati, il Regolamento ridisegna i poteri e le responsabilità delle figure implicate del trattamento, senza sostanzialmente stravolgerle e introduce una nuova figura: il Data Protection Officer (DPO), il Responsabile della protezione dei dati (RPD, l’acronimo in italiano adottato dal nostro Garante). Il DPO deve essere obbligatoriamente presente all’interno di tutte le aziende pubbliche e le società private ove i trattamenti presentino specifici rischi, come per esempio le aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati, su larga scala, e quelle che trattano i cosiddetti dati sensibili. A titolo esemplificativo il Garante italiano indica questi soggetti: istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di informazioni commerciali; società di revisione contabile; società di recupero crediti; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; Caf e patronati; società operanti nel settore delle utility (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento. Attenzione però: l’elenco non è esaustivo e il Garante italiano nel suo sito ufficiale scrive che “resta comunque raccomandata, anche alla luce del principio di accountability che permea il Regolamento, la designazione di tale figura anche per i soggetti che non ne abbiamo un obbligo specifico”.Nato nel 1966, è professore associato di Filosofia del diritto all’Università di Milano-Bicocca, dove insegna anche Informatica giuridica (insegnamento che dal 2007 al 2012 ha ricoperto anche alla Statale di Milano). I suoi lavori principali riguardano lo studio della possibilità dell’uso di sistemi formali per l’espressione del diritto e l’ontologia degli oggetti sociali e immateriali. Dal 1999, si occupa di Informatica giuridica; in particolare ha dedicato alcuni saggi di carattere divulgativo all’idea di “openness” nell’ambito dell’ICT e, più recentemente, ha iniziato a occuparsi degli aspetti criminologici della sicurezza informatica; ha curato ed introdotto il manuale: Legal Informatics. Dal 2005 al 2009 ha diretto il corso di perfezionamento in Diritto delle nuove tecnologie, prima alla Statale di Milano e poi in Bicocca. Nel 2016 è tra i fondatori del BiS Lab – Bicocca Security Lab. Dirige ReF-Recensioni Filosofiche, la rivista italiana dedicata alla recensione di libri di filosofia.
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